LOTTA ALLE DISPARITÀ IN AMBITO PROFESSIONALE, ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLE VIOLENZE SESSUALI

SOMMARIO

  • Home page / Introduzione
  • Il piano d’azione
  • La Referente
  • Segnalazioni
  • Il quadro normativo
  • Qualificazione dei fatti / Alcune indicazioni per capire meglio


La promozione della parità in ambito professionale e la lotta alle discriminazioni e alle violenze sessuali attuate dall’EFR

Il rispetto e la promozione della parità in ambito professionale tra donne e uomini e la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza sono parte integrante della politica dell’EFR.

Ai sensi dell’accordo sulla parità in ambito professionale tra donne e uomini nella pubblica amministrazione, firmato il 30 novembre 2018, e della circolare del 9 marzo 2018 sulla lotta alle violenze sessuali e sessiste nella pubblica amministrazione, l'EFR si è dotata di un piano d'azione di durata triennale e ha nominato una Referente per la parità in ambito professionale e per la lotta alle discriminazioni, alle molestie e alle violenze sessuali. Si è inoltre dotata di un sistema di segnalazione delle violenze che potrebbero verificarsi nell'ambito professionale dell’EFR.

 

Il piano d'azione

Il piano d'azione per la l’uguaglianza in ambito professionale e la lotta alle discriminazioni e alle violenze sessuali è un programma di una durata triennale che consente di valutare la parità in ambito professionale tra donne e uomini e di condurre azioni per lottare contro ogni forma di discriminazione e di violenza sessuale all'interno dell’EFR.

I Referenti

Elena Avellino e Emmanuel Turquin sono stati nominati Referenti per la parità dell’École française de Rome con scadenza a gennaio 2024.
Mail: referent.egalite(at)efrome.it

I Referenti raccolgono le segnalazioni di atti impropri, violenti o discriminatori e organizza la protezione, l'ascolto e il sostegno delle vittime. Tuttavia, non partecipano all'accertamento dei fatti né decidono eventuali sanzioni, le quali sono trattate per via gerarchica. I Referenti hanno anche il compito di informare e sensibilizzare il pubblico e il personale sui rischi legati a comportamenti discriminatori e sessisti. Contribuiscono inoltre ad analizzare le politiche in materia di parità realizzate dall’amministrazione.

 

Segnalazioni

Se siete vittime o testimoni di atti impropri, violenti o discriminatori avete diverse possibilità per fare una segnalazione. Si può scegliere quella che appare più adatta e che consente di sentirsi più al sicuro.

Quale che sia la procedura scelta, l’EFR garantisce protezione e riservatezza. Per permetterci di aiutarvi nel modo più efficace possibile, dateci il maggior numero di dettagli possibili: le persone coinvolte, le date e gli orari, i luoghi, la frequenza, gli eventi che hanno causato disagio, sofferenza, paura...

Utenti e personale dell’EFR possono inviare una mail alla Referente al seguente indirizzo: referent.egalite(at)efrome.it. La stessa poi provvederà a contattare la persona che ha effettuato la segnalazione per garantirle sicurezza, aiutarla a chiarire cosa è successo e per accompagnarla nei passaggi successivi. Il compito della Referente è di ascoltare e di fornire aiuto e supporto.

I dipendenti dell'EFR o del CJB (Centre Jean Bernard), possono anche contattare il responsabile di servizio, il medico del lavoro o i rappresentanti sindacali.

I borsisti o i membri dell’EFR possono anche contattare il rappresentante dei membri, i direttori degli studi della sezione scientifica di appartenenza, il responsabile delle risorse umane o un intermediario a scelta.

Accertamento dei fatti e decisioni sono gestiti dalle istanze dirigenti. 

A seconda della gravità e della caratterizzazione dei fatti, i dirigenti decideranno quali procedure intraprendere. L'EFR o il CJB provvederanno a verificare gli eventi e a garantire un giusto equilibrio tra azioni ed eventuali sanzioni, nel rispetto del consenso della vittima, la quale non entrerà in contatto con i presunti aggressori o molestatori, e la sua identità non verrà rivelata. La vittima, infine, sarà informata sull’esito della segnalazione.

 

Il quadro normativo

L'EFR e il CJB hanno competenza sul territorio italiano in un contesto culturale e scientifico internazionale. La normativa che definisce i reati di molestia, discriminazione e/o violenza non è simmetrica negli ordinamenti giudiziari francesi e italiani. E, dunque, la sensibilità nei confronti di questi argomenti e le misure messe in atto dalle autorità dei due paesi non sono esattamente le stesse. L'EFR e il CJB in quanto istituzioni francesi seguono la normativa francese; tuttavia, in caso di fatti gravi, hanno l'obbligo morale di denunciare i fatti alle autorità giudiziarie italiane, per l’applicazione della normativa italiana.
 

Qualificazione dei fatti / Alcune indicazioni per capire meglio

Sessismo

Il sessismo si traduce in comportamenti e atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone in relazione al loro sesso, alla loro identità di genere o al loro orientamento sessuale. Colpisce soprattutto le donne, ma non solo. Le osservazioni sessiste sono spesso espresse sotto forma apparente di battute, ma queste battute nascondono atteggiamenti offensivi e umilianti. Il sessismo si basa su stereotipi di ruolo e su pregiudizi, che possono portare a vere e proprie molestie o violenze. I commenti sessisti sono puniti per legge.

Molestie sessuali

Le molestie sessuali possono assumere forme verbali, non verbali o fisiche.

Le forme più frequenti di molestie sessuali sono verbali:

  • “battute” oscene, commenti sul fisico, sul comportamento, sull'abbigliamento;
  • “avances” a connotazione sessuale;
  • domande intrusive rivolte alla vittima sulla sua vita sessuale e “confidenze” da parte dell'autore del reato sulla propria vita sessuale;
  • denigrazione del coniuge e, se del caso, della vittima.

Queste forme di molestie sessuali si possono attuare anche per iscritto (lettere, SMS, mail, materiale pornografico inviato via mail, ecc.). A ciò si aggiungono comportamenti non verbali, ma molto espliciti: fissare insistentemente, spogliare con lo sguardo, fischiare, adottare gesti a connotazione sessuale, evidenziare immagini o oggetti pornografici, imporre continuamente la propria presenza. La vicinanza fisica intrusiva, anche senza contatto, può equivalere a una molestia sessuale, così come i palpeggiamenti, anche considerati senza connotazione sessuale: mano sulla spalla, nei capelli... Questa forma di molestia sessuale include quindi i contatti intenzionali che appaiano come casuali, nonché il contatto fisico imposto come fare il solletico, pizzicare, sbattere contro un muro, ecc. Ciò che rientra nell'aggressione sessuale sono le molestie sessuali: i contatti non consentiti come “un bacio”, le mani sul sedere o sulle cosce, sui seni o sul sesso. Molto spesso la situazione di molestia risulta dalla combinazione di un certo numero di questi elementi” (Guida dell'Associazione Claches 2020 p. 31).

Il consenso

“L'espressione del consenso libero e informato del partner è la condizione assoluta di un rapporto sessuale; in caso contrario si tratta di stupro o aggressione sessuale.

Quando una persona dice "no", è "no!". In questo caso non c'è consenso.

Quando una persona è addormentata, priva di sensi, eccessivamente ubriaca...non può dire chiaramente “sì”. Non c'è consenso.

Quando una persona cede sotto minaccia, causata da una violenza fisica, simbolica, psicologica… il suo “sì” è condizionato. Non c'è consenso.

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento: anche se la persona è il vostro coniuge, anche se ha già flirtato con voi, anche se vi siete già scambiati delle carezze, quando dice “no” è “no”.

Senza consenso, c'è violenza sessuale.

Fonte: Association Filactions "L'éducation au consentement". In Les violences sexuelles [en ligne] https://www.filactions.org/violences-sexuales/ (Le violenze sessuali)

Per saperne di più →

Mobbing sul lavoro

“Il mobbing si manifesta con atti ripetuti e tali da comportare, per la persona che li subisce, una degradazione delle sue condizioni di lavoro che potrebbe ledere diritti e dignità, un'alterazione della sua salute fisica o mentale, o una minaccia per la sua carriera  professionale. Tali atti sono vietati, anche in assenza di un legame gerarchico con l'autore dei fatti” (Service –public.fr).

Le leggi non dettagliano né descrivono i fatti che potrebbero costituire mobbing. Da qui una certa difficoltà a fornire esempi concreti. Le leggi si concentrano soprattutto sugli effetti che queste azioni possono avere sui dipendenti. La molestia psicologica è insidiosa e si traduce in una pressione costante e ingiustificata. Il molestatore non è necessariamente un superiore gerarchico perché gli atti di denigrazione, umiliazione e discredito possono verificarsi tra colleghi di pari livello o nei confronti di una persona di livello superiore. Il molestatore non agisce allo scoperto, procede invece per insinuazioni destabilizzando nel privato la sua vittima e screditandola presso i colleghi o superiori gerarchici. Il molestatore, quando si trova in pubblico, gode spesso di carisma e credibilità. La vittima viene isolata dal resto del gruppo, i "rimproveri", le vessazioni, le umiliazioni sono fatte in privato, in modo implicito, senza spiegazioni esplicite, e generano nella vittima un senso di colpa senza che lei comprenda appieno le ragioni di questi attacchi. 

Per saperne di più sulla lotta alle violenze e alle discriminazioni

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